L’indennità di accompagnamento, chiamata anche “assegno di accompagno” è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS agli invalidi totali con impossibilità a deambulare in modo autonomo.
L’assegno di accompagno non è riconosciuta in modo automatico, ma deve essere richiesto all’INPS (legge n. 18 del 11.02.1980) previo accertamenti medico – legale che attestino lo stato invalidante con handicap grave (ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3).
In quest’articolo affrontiamo il caso di un nostro Lettore che riguarda la possibilità del riconoscimento della prestazione agli eredi.
L’indennità di accompagnamento è riconosciuta per dodici mensilità agli inabili al 100% con l’impossibilità di compiere atti ordinari della vita. L’indennità è riconosciuta a prescindere dell’età anagrafica e dal reddito personale. Si tratta di una prestazione di assistenza non reversibile. L’importo erogato nel 2025 è di 542,02 euro per gli invalidi totali (nel 2024 era 531,76 euro). Per i ciechi assoluti l’importo nel 2025 è di 1.022,44 euro (nel 2024 era 987,50 euro).
Per ottenere la prestazione è necessario recarsi dal medico curante e chiedere il certificato medico telematico. Il medico rilascia il codice identificativo del certificato al paziente, che dovrà essere allegato alla domanda. Per inviare la domanda è possibile rivolgersi a un Patronato e farsi assistere nell’itero iter di riconoscimento della prestazione. A decidere se la prestazione spetta, è la Commissione medico – legale INPS.
Un lettore pone la seguente domanda: “A mio padre, attualmente deceduto, è stato riconosciuto l’indennità di accompagnamento. Il CAF ha detto che spettano, a noi eredi, i ratei dell’indennità non riscossa. Siamo cinque figli, la quota sarà ripartita in parti uguali? Se uno di noi rinuncia alla sua quota, cosa succede?”
Come sopra indicato, l’assegno di accompagno non è reversibile, pertanto, non trasferibile agli eredi, a eccezione dei ratei non riscossi. Il diritto ai ratei di indennità di accompagnamento non riscossi, da parte di un pensionato deceduto, segue le regole della successione, disciplinata dal Codice Civile. Tutti gli eredi hanno diritto a ricevere la quota spettante dell’indennità di accompagnamento. Se un erede rinuncia della sua quota, questa è ripartita in parti uguali agli eredi rimanenti.
Per ottenere la quota spettante di pensione di invalidità o di indennità di accompagnamento maturate e non riscosse, è necessario presentare la domanda di liquidazione dei ratei. La domanda deve essere presentata esclusivamente online accendo al Portale INPS al servizio dedicato.
Gli eredi devono presentare la domanda RMNR, allegando l’autocertificazione che dimostra l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione. Il tempo di lavorazione del provvedimento da parte dell’INPS è di circa trenta giorni (legge n. 241/1990).
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