Bonus donne: cos’è, come funziona, a chi spetta e quali sono le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio.
Il bonus donne 2025 è un’agevolazione per le assunzioni di donne, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno. L’incentivo era stato introdotto con il decreto coesione nel 2024, ma con la recente manovra finanziaria è stato ampliata.

Il bonus donne 2025 è un esonero contributivo del 100% volto ad incentivare l’assunzione delle donne, soprattutto in quelle zone dell’Italia economicamente più svantaggiate.
L’agevolazione è stata introdotta per la prima volta con il decreto coesione 2024 poi convertito in legge, per il 2025 non solo è stato confermato ma sono stati anche implementati i fondi a diposizione, un costo aggiuntivo di 93 milioni nel 2025, a cui si aggiungeranno i 52 milioni del 2026 e i34,9 del 2027. L‘importo massimo dello sgravio contributivo a carico del datore di lavoro è di 650 euro per al massimo 2 anni. Cerchiamo ora di capire come funziona nel dettaglio.
Come funziona il bonus donne 2025, chi ne ha diritto e può richiederlo
Le prime due più importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano la retroattività della norma alle assunzioni riferite dal 1° settembre 2024 e che la misura è confermata fino alla fine del 2027.

A richiedere il bonus potranno essere i datori di lavoro che 1° settembre 2024 al 31 dicembre del 2027 hanno assunto o assumeranno donne di qualsiasi età e residenti in qualsiasi regione del territorio italiano e che non hanno avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno 24 mesi.
Il bonus si concentrerà soprattutto per l’assunzione delle donne nelle regioni del Mezzogiorno e quindi Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, in questi casi basta che le lavoratrici risultino senza lavoro da soli 6 mesi.
Per avere accesso al bonus è necessario che le assunzioni comportino un effettivo incremento occupazionale netto, calcolando cioè la differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato e quello dei lavoratori mediamente occupati rilevato nei 12 mesi precedenti.
Per i datori di lavoro che sfruttano lo sgravio, nella determinazione degli acconti dovuti al periodo di imposta accorso al 31 dicembre 2027, si assume come imposta di riferimento quella che sarebbe stata applicata senza il bonus donne.
Non rientrano nello sgravio, invece, i contributi per le prestazioni a carico del dipendente e le prestazioni INAIL. Inoltre non è prevista l’applicazione del bonus donne per i contratti di apprendistato o di lavoro domestico. Infine, lo sgravio non è cumulabile con altre detrazioni contributive.